Paghe e contributi
27 Settembre 2024
Le istruzioni operative dopo gli interventi normativi delle leggi di Bilancio 2023 e 2024 sull'art. 34, D.Lgs. 151/2001.
Data la funzione di sostegno alla genitorialità ed in forza delle diverse novità intervenute nell’ultimo periodo, l’Inps ha ritenuto opportuno esprimersi in merito ad alcune criticità connesse al congedo parentale (o facoltativo), tra cui quelle riguardanti l’ammissione a tale misura e la determinazione dell’indennità da riconoscere ai soggetti coinvolti. Ma procediamo con ordine.
Come sappiamo, la L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) prima e la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024) poi, hanno modificato l’art. 34 D.Lgs. 151/2001, potenziando l’indennità di congedo parentale riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Già da subito quindi, possiamo affermare che una delle prime note su cui far chiarezza è che sono esclusi da tali novità i lavoratori autonomi e i lavoratori scritti alla Gestione Separata.
A oggi, quanto è indennizzato il congedo parentale? Le novità introdotte della legge di Bilancio 2024 hanno previsto, in aggiunta al riconoscimento di una mensilità indennizzata al 80% della retribuzione grazie all’art. 1, c. 359 della legge di Bilancio 2023, l’aumento dal 30% al 60% della retribuzione per un ulteriore mese (elevato all’80% solo per il 2024 e solo se fruito entro il 31.12.2024 per tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria).