Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Dicembre 2024
Il padre lavoratore dipendente, privato o pubblico, anche se genitore adottivo e affidatario, ha diritto a fruire del congedo di paternità obbligatorio ai sensi dell'art. 27-bis del T.U. sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001).
Il congedo di paternità obbligatorio è un diritto esercitabile dal padre autonomamente rispetto al congedo spettante alla madre e fruibile anche in contemporanea con quello della madre lavoratrice.
Il congedo in parola, della durata di 10 giorni (20 giorni in caso di parto plurimo), può essere goduto in un arco temporale prestabilito, compreso dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi e ciò anche in caso di morte perinatale del figlio.
I giorni di congedo sono, per espressa previsione di legge:
– lavorativi e dunque non di calendario;
– frazionabili a giorni, ma non a ore.
Il padre lavoratore dipendente che fruisce del congedo di paternità obbligatorio ha diritto, per il periodo di congedo, a un’indennità giornaliera, a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione.