Diritto del lavoro e legislazione sociale
05 Dicembre 2024
Novità in arrivo a sostengo della genitorialità. La legge di Bilancio 2025 punta ad innalzare l’indennità all’80% della retribuzione anche per il terzo mese di congedo parentale non cedibile all’altro genitore.
La legge di Bilancio 2025 torna nuovamente sui congedi parentali prevedendo un innalzamento strutturale dell’indennità spettante all’80% della retribuzione per tutti e 3 i mesi non cedibili all’altro genitore.
Preliminarmente all’analisi dell’Istituto appare opportuno rammentare che il congedo parentale o facoltativo è un periodo eventualmente richiedibile da ciascun genitore successivamente alla conclusione della maternità obbligatoria (per la madre lavoratrice) ovvero dalla nascita del figlio (per il padre lavoratore).
L’istituto legale in argomento è stato, nell’ultimo triennio, oggetto di ripetute modifiche, tra cui si rammentano brevemente:
a) l’art. 2, c. 2, lett. i) D.Lgs. 30.06.2022, n. 105, che ha integralmente riscritto l’art. 34 del Testo Unico sulla maternità, prevedendo un periodo di astensione dal lavoro per un massimo di 3 mesi, per ciascun genitore, e, alternativamente, di ulteriori 3 mesi, richiedibili sino al compimento dei 12 anni di vita del figlio. Per tale periodo l’indennità è fissata nella misura del 30%;
b) l’art. 1, c. 359 L. 29.12.2022, n. 197, che ha modificato la disciplina sopra citata, innalzando l’indennità spettante dal 30% all’80% della retribuzione, ma solo per il 1° mese di congedo parentale non cedibile all’altro genitore e per periodi richiesti entro il 6° anno di vita del figlio ovvero dall’ingresso in famiglia del minore;
c) l’art. 1, c. 279 L. 30.12.2023, n. 213, che ha previsto, fermi i limiti di età anagrafica del figlio, l’innalzamento dell’indennità spettante, per il 2° mese di congedo parentale non trasferibile all’altro genitore, al 60% della retribuzione in maniera strutturale e all’80% per il solo anno 2024.
Si evidenzia, altresì, che le due modifiche riportate ai precedenti punti b) e c) erano valide esclusivamente per i genitori che avessero concluso, rispettivamente, il congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31.12.2022 e al 31.12.2023.
La nuova proposta, contenuta all’art. 34 del testo bollinato della Manovra, punta ad innalzare, anche stavolta in maniera strutturale, l’indennità spettante durante il periodo di congedo parentale all’80% della retribuzione per tutti i 3 mesi richiedibili e non cedibili all’altro genitore, sempreché il figlio non abbia un’età superiore a 6 anni.
Altresì, il c. 2 del medesimo art. 34, prevederebbe che le nuove modifiche trovino applicazione esclusivamente a quei genitori-lavoratori che abbiano terminato o termineranno il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31.12.2023 e al 31.12.2024.
Ciò comporterebbe che post 31.12.2023, per il 3° mese di congedo parentale, nell’ambito del periodo non trasferibile all’altro genitore, l’indennità spettante è pari al 30% se richiesto nell’arco temporale tra il 1.01.2024 e il 31.12.2024 e all’80% se richiesto dal 1.01.2025.
Rimane ferma, invece, l’indennità al 30% della retribuzione per l’assistenza ai figli tra i 6 e i 12 anni di vita, così come le modalità di determinazione della retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità (art. 23 T.U.) ed il riconoscimento della c.d. contribuzione figurativa (art. 25, T.U.).
Alla tutela economica, come sopra rappresentata, si aggiunge la tutela normativa già prevista dall’art. 34, c. 5 T.U., secondo cui i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano una riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ovvero diversi istituti espressamente contemplati dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile al rapporto di lavoro.