Una prima distinzione del concetto di conflitto d’interessi è la seguente:
- conflitto d’interessi reale: ossia quando l’interesse secondario di una persona tende ad interferire con l’interesse primario di un’altra, verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità. Esso si presenta nel momento in cui il soggetto deve esprimere un giudizio o manifestare una sua volontà;
- conflitto d’interessi potenziale: si realizza normalmente quando a seguito del verificarsi di un certo evento o per il fatto di avere relazioni con altri individui o organizzazioni, l’interesse secondario di un determinato soggetto potrebbe potenzialmente interferire, in un momento successivo, con un interesse primario, giungendo dunque ad una situazione di conflitto reale;
- conflitto d’interessi apparente: in questo caso l’interesse secondario di un soggetto viene percepito dagli osservatori esterni come apparentemente in conflitto con quello primario, verso il quale il soggetto portatore dell’interesse secondario ha precisi doveri e responsabilità.
L’art. 1394 c.c. detta la disciplina generale del conflitto di interessi, prevedendo che il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda di quest’ultimo, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.