Procedure concorsuali
30 Gennaio 2025
L’art. 109 del Codice della crisi esclude dal voto e dal computo delle maggioranze, tra l’altro, le società del gruppo del debitore, nonché i loro cessionari e aggiudicatari da meno di un anno.
L’esclusione dalla compagine dei soggetti legittimati al voto nell’ambito del concordato previsto dal Codice della crisi, in continuità con quanto previsto dalla Legge Fallimentare, si sostanzia in una presunzione assoluta di conflitto di interessi. Al riguardo, è bene precisare che il momento in cui valutare la sussistenza del conflitto di interessi è il momento di esercizio del voto e non l’apertura della procedura di concordato. È, difatti, al momento dell’esercizio del diritto di voto che devono manifestarsi quelle situazioni di contrasto tra il creditore votante (che potrebbe, diversamente, versare in un momento precedente in situazione di conflitto, perché non assoggettato a procedura concorsuale e, pertanto, legato all’interesse del debitore) e gli altri creditori.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il conflitto di interessi che rileva ai fini della sterilizzazione del diritto di voto del creditore in conflitto di interessi e, in particolare, delle società controllanti, delle società controllate e di quelle sottoposte a comune controllo è il contrasto tra l’interesse del suddetto creditore e l’interesse degli altri creditori votanti (Cass., S.U., sent. n. 17186/2018). In tale pronuncia si legge, tra l’altro, che il conflitto di interessi non riguarda, pertanto, solo i casi espressamente previsti dalla legge, ma tutte le ipotesi di esclusione dal voto per conflitto di interessi e, quindi, tutte le società creditrici correlate a società che versano in conflitto d’interesse senza essere creditrici.
La cifra che informa il conflitto di interessi nel concordato ai fini della sterilizzazione del voto da questi espresso, in accordo con i dettami delle Sezioni Unite, è il contrasto tra l’interesse del creditore votante con l’interesse degli altri creditori.
Questo interesse distonico non può essere rinvenuto nel fatto che il creditore votante ha interesse ad apprendere le risorse del concordato in luogo degli altri creditori. Tutti i creditori, per utilizzare un’espressione propria di altri conflitti, certant de damno vitando, nel senso che concorrono a diverso titolo sulle risorse del debitore.
Deve, pertanto, ritenersi che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nel caso in cui l’interesse del votante sia funzionale a contrastare l’interesse comune dei creditori alla massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore, interesse che è proprio del socio della società debitrice.
All’esito di tali rilievi, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: in tema di votazione nel concordato preventivo, l’esclusione dal voto della società controllante prevista dall’art. 177, c. 4 L.F. non si applica al caso in cui detta società, nel momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nel caso in cui l’interesse del votante sia funzionale a contrastare l’interesse comune dei creditori, che è quello della massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore, proprio del socio della società debitrice, ma detto contrastante interesse non sussiste in caso di procedura concorsuale, il cui interesse concorre e non contrasta rispetto a quello degli altri creditori ammessi al voto (Cass., sent. n. 34807/2024).