Imposte dirette
01 Febbraio 2025
I regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia sono cumulabili e fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni (Ag. Entrate, interpello n. 16/2025).
Com’è noto l’art. 5 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209, in vigore dal 29.12.2023, ha introdotto il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.
In particolare, il nuovo regime:
– ha sostituito il regime speciale per lavoratori impatriati (vigente fino al 29.12.2023) disciplinato dall’art. 16 D.Lgs. 147/2015, come modificato dall’art. 5 D.L. 34/2019 (c.d. decreto Crescita), le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza “anagrafica” nel territorio dello Stato italiano entro il 31.12.2023;
– è applicabile ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del Tuir (così come modificato dall’art. 1 D.Lgs. 209/2023) a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (ovvero, nello specifico, a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4 periodi d’imposta successivi.