Imposte dirette

01 Febbraio 2025

Confermata la cumulabilità tra regime impatriati e ricercatori

I regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia sono cumulabili e fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni (Ag. Entrate, interpello n. 16/2025).

Com’è noto l’art. 5 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209, in vigore dal 29.12.2023, ha introdotto il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.

In particolare, il nuovo regime:

– ha sostituito il regime speciale per lavoratori impatriati (vigente fino al 29.12.2023) disciplinato dall’art. 16 D.Lgs. 147/2015, come modificato dall’art. 5 D.L. 34/2019 (c.d. decreto Crescita), le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza “anagrafica” nel territorio dello Stato italiano entro il 31.12.2023;

– è applicabile ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del Tuir (così come modificato dall’art. 1 D.Lgs. 209/2023) a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (ovvero, nello specifico, a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4 periodi d’imposta successivi.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits