Accertamento, riscossione e contenzioso

17 Luglio 2024

Conferma del concorso tra “distruzione di documenti” e “bancarotta”

I reati di occultamento e distruzione della contabilità e bancarotta fraudolenta documentale possono coesistere nella medesima contestazione.

Giunge un’ulteriore conferma su una questione piuttosto spinosa, che vede configurabile un’ipotesi di concorso criminoso tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, prevista e punita ai sensi dell’art. 216, c. 1, n. 2 L.F. e la fattispecie delittuosa che prevede l’occultamento e distruzione di documenti contabili, sancito ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 10.03.2000, n. 74.

L’ammissione del concorso dei reati indicati, condurrebbe sempre ad un aggravamento del carico sanzionatorio con un aumento di pena che spesso può assumere una perniciosa rilevanza in termini di effetti concreti sulla contestazione riguardante il soggetto individuato come reo.

Nel caso di specie, si tratterebbe di due fattispecie che interagiscono tra loro in quello che tecnicamente viene definito “rapporto di specialità reciproca”. Tale connotazione deriverebbe essenzialmente dalla disamina di alcuni fattori tra cui :

  • il differente oggetto materiale dell’illecito, nell’uno limitato alle scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, nell’altro invece comprensivo di tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa indipendentemente dall’obbligo di conservazione fiscale;

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