Imposte dirette
11 Febbraio 2025
Regime fiscale neutro del conferimento degli studi professionali e similitudini con il conferimento dell’azienda.
Allo scopo di non generare pregiudizi a danno dell’Erario, a fronte della soppressa rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze, nell’art. 176 del Tuir il legislatore in ordine al conferimento delle aziende tutela le ragioni del Fisco prevedendo l’invarianza dei valori fiscalmente riconosciuti in ordine all’analitica composizione patrimoniale dell’azienda conferita.
Esplicito in tal senso è il citato dato normativo: “Il soggetto conferente deve assumere quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti”.
A fronte della mancata insorgenza di ogni sorta di rilievi impositivi, il legislatore dispone la piena perpetuità di ogni dinamica fiscale pendente e indicativo in tal senso è proprio l’inciso legislativo che raccorda fiscalmente all’azienda conferita i medesimi valori già detenuti dai singoli elementi dell’attivo e del passivo che la formano.