Società e contratti
03 Gennaio 2025
Tra le varie novità introdotte dal D.Lgs. 3.12.2024 n. 192 (decreto Irpef-Ires), una di particolare interesse riguarda il trattamento fiscale applicabile all’avviamento iscritto dal conferente facente parte di un’azienda (o ramo d’azienda) oggetto di conferimento.
Com’è noto, infatti, in caso di conferimento d’azienda, l’Agenzia delle Entrate ha più volte escluso (diversamente da quanto affermato nel caso di cessione di azienda) la possibilità di ricomprendere tra i beni trasferiti il valore dell’avviamento iscritto dal soggetto conferente (in tal senso si vedano: circolari nn. 8/E/2010 e 6/E/2022, risposte a interpello nn. 109/2023, 429/2021 e 893/2021). Da ciò deriva che, secondo questo orientamento:
a) l’ammortamento dell’avviamento dovrebbe restare in capo al conferente;
b) in caso di mancata prosecuzione dell’attività da parte del conferente, il costo residuo deve essere portato a costo (risposta ad interpello D.R.E. Lombardia 904-1573/2017), in base a quanto previsto dall’art. 101, c. 5 del Tuir.