Società e contratti

07 Novembre 2024

Conferimento d’azienda: la riforma non risolve tutte le questioni

L’art. 18 del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 30.04.2024 non risolve la questione controversa in ordine al corretto perimetro dei beni costituenti l’azienda conferita ammessa al regime fiscale neutro dell’art. 176 del Tuir.

L’art. 176, c. 1 del Tuir recita: “I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze”. La locuzione impiegata “non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze” è la versione letterale a cui il legislatore di norma ricorre quando intende manifestare il massimo disinteresse fiscale verso l’operazione, nel senso che non intende ostruirla con pesi fiscali. A tale espressione si raccorda, infatti, sul piano tributario la mancata insorgenza di qualsiasi presupposto d’imposta e l’invarianza complessiva dei costi nella misura in cui essa risulta maturata al tempo dell’operazione nei confronti del soggetto conferente.

Dalla complessiva stesura letterale della norma deriva che il regime fiscalmente neutro del conferimento viene raccordato a precisi requisiti oggettivi e soggettivi: l’operazione deve avere ad oggetto un’azienda o almeno un ramo di azienda e sul piano soggettivo il conferente deve disporre dello status di imprenditore, in quanto l’operazione deve venire effettuata nell’esercizio di imprese commerciali.

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