Immobiliare

22 Giugno 2024

Il condominio è sostituto d’imposta

Dal 1.01.1998 il condominio è sostituto d’imposta. L’amministratore deve effettuare per conto del condominio le ritenute sui redditi corrisposti al portiere, giardiniere, addetti alle pulizie. Dovrà effettuare anche la ritenuta d’acconto sul proprio compenso nella misura del 20%.

Il condominio deve richiedere l’attribuzione del codice fiscale. Esso diventa sostituto d’imposta, anche se ha meno di 8 condòmini, e deve presentare il modello 770.

La normativa in materia di ritenute e di dichiarazione dei sostituti d’imposta non specifica che i relativi adempimenti vadano eseguiti dall’amministratore per conto del condominio.

In particolare, quindi, perché il modello 770 possa essere presentato dall’amministratore per conto del condominio, appare opportuno che quest’ultimo provveda a conferire all’amministratore apposita rappresentanza, opponibile all’amministrazione. In mancanza di ciò si potrebbe ritenere che l’obbligo di presentare il modello 770 debba essere obbligatoriamente assolto da tutti i condòmini mediante la presentazione di una stessa dichiarazione, o da uno solo di essi, in modo però da impegnare tutti.

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