Società e contratti
23 Dicembre 2024
La condanna dell’ente può avvenire anche in relazione a violazione delle norme tributarie, laddove tali fattispecie sono state inserite tra il novero dei reati presupposto.
La Corte di Cassazione è pervenuta per la prima volta ad una pronuncia di condanna dell’ente per l’illecito amministrativo in relazione ai reati tributari, introdotti tra i reati presupposto nell’arile del 2022. Nel caso di specie, era stato contestato alla società l’illecito di cui all’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, per aver gli organi apicali commesso il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D.Lgs. 74/2000.
L’evasione fiscale ottenuta attraverso l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti derivava dallo schema negoziale prescelto dalla società al fine di ottenere vantaggi fiscali. In particolare, la società indagata committente appaltava a un consorzio i propri servizi, il quale a sua volta fruiva dei lavoratori di società cooperative.
La Corte, condividendo le argomentazioni dei giudici di merito, si convince del carattere fittizio del contratto di appalto concluso tra la società ed il consorzio, ritenendo che in realtà si trattasse di un’illecita attività di intermediazione di manodopera celata sotto altra parvenza simulata.