Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Dicembre 2024
L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni sulle dichiarazioni integrative, sugli aspetti sanzionatori del nuovo istituto fiscale e sui termini di verifica dei requisiti per l'accesso al concordato preventivo biennale.
Il 9.12.2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni sul concordato preventivo biennale attraverso la pubblicazione di una nuova raccolta di Faq.
La questione della tempistica per la verifica dei requisiti rappresenta uno degli aspetti più interessanti dei recenti chiarimenti. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale verifica deve essere effettuata alla data di adesione, aprendo così nuove possibilità per i contribuenti che non erano in regola alla data del 31.10.2024. Questa precisazione si inserisce nel contesto dell’art. 10, c. 2 D.Lgs. 13/2024 che stabilisce che possono aderire al concordato i contribuenti che non presentino debiti tributari o contributivi definitivamente accertati riferiti al periodo d’imposta precedente, con una soglia di tolleranza fissata a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il trattamento dei debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione. Questi non vengono computati ai fini del raggiungimento della soglia dei 5.000 euro, a condizione che non si sia verificata la decadenza dai relativi benefici. Questa previsione offre un’importante flessibilità ai contribuenti che hanno in corso piani di rateazione o hanno ottenuto provvedimenti di sospensione, permettendo loro di accedere al concordato anche in presenza di debiti superiori alla soglia, purché regolarmente gestiti attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.
Sul fronte delle dichiarazioni integrative, l’Agenzia ha introdotto una significativa semplificazione, stabilendo che non si applicano sanzioni nel caso di presentazione di dichiarazioni integrative entro il 12.12.2024, quando queste siano finalizzate esclusivamente all’adesione al concordato preventivo biennale e non comportino modifiche sostanziali alla dichiarazione originaria.
Particolarmente interessante è la gestione delle maggiorazioni degli acconti previste dall’art. 20, c. 2 D.Lgs. 13/2024. L’Agenzia ha chiarito che queste si considerano tempestivamente versate se effettuate entro la data di adesione al concordato, introducendo così un’importante deroga rispetto alla scadenza ordinaria del 2.12.2024. Questo significa che i contribuenti possono versare la maggiorazione senza incorrere in sanzioni fino al momento dell’effettiva adesione, purché questa avvenga entro il termine prorogato del 12.12.2024.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi dei versamenti, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito un quadro dettagliato dei codici tributo da utilizzare, sia per il versamento delle maggiorazioni d’acconto che per gli eventuali ravvedimenti. In particolare, per i soggetti ISA persone fisiche è stato istituito il codice tributo 4068 per la maggiorazione dell’acconto delle imposte sui redditi, mentre per le sanzioni e gli interessi da ravvedimento dovranno essere utilizzati rispettivamente i codici 8901 e 1989. Per i soggetti ISA diversi dalle persone fisiche, sono stati previsti codici specifici: il 4069 per la maggiorazione dell’acconto, con i relativi codici 8918 per le sanzioni e 1990 per gli interessi da ravvedimento.
Una particolare attenzione è stata dedicata anche ai soggetti forfetari, per i quali sono stati istituiti codici tributo dedicati: il 4072 per la maggiorazione dell’acconto delle imposte sui redditi, l’8944 per le sanzioni da ravvedimento e il 1944 per gli interessi.
Per quanto riguarda specificamente l’Irap, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un set dedicato di codici tributo per la gestione delle maggiorazioni d’acconto e dei relativi ravvedimenti. In particolare, per i soggetti ISA è stato istituito il codice tributo 4070 per il versamento della maggiorazione dell’acconto Irap. Nel caso sia necessario procedere con il ravvedimento operoso, dovranno essere utilizzati il codice 8907 per le sanzioni pecuniarie Irap e il codice 1993 per gli interessi relativi al ravvedimento Irap.