Imposte dirette

21 Giugno 2024

Concordato preventivo biennale, nota metodologica e dubbi irrisolti

Comunque vadano le cose, un dato è certo: l’estate del commercialista è sempre bollente. In tutti i sensi.

Una premessa atecnica, per così dire, ma che serve per rendere evidente il disagio di chi deve confrontarsi con adempimenti che, oltre alla loro intrinseca complessità, si sovrappongono e ingolfano un calendario già particolarmente pesante. È il caso del concordato preventivo biennale, oggetto di modifiche con il D.M. 14.06.2024, che salvo improbabili smentite troverà, ipotizzo, scarsissima adesione.

Soprattutto perché i contribuenti onesti saranno comunque chiamati a pagare importi superiori rispetto al precedente periodo d’imposta: non è ipotizzabile, infatti, una proposta al ribasso, mentre quelli meno “ligi”, per così dire, al proprio dovere fiscale, ossia con bassi valori ISA, riceveranno proposte, almeno dalle prime simulazioni, significativamente più elevate rispetto alle risultanze della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022.

Questo, peraltro, potrebbe paradossalmente rivelarsi una sorta di salvacondotto: il concordato, infatti, trova fondamento nella storia reddituale del contribuente e, per l’effetto, l’evasore convintamente “abituale”, che ha sempre sottratto risorse alle casse erariali, potrebbe ritenere comunque soddisfacente il maggior reddito proposto, inattaccabile, almeno in linea di principio e salvo le cause di decadenza normativamente previste, se questo dovesse comunque risultare notevolmente inferiore a quello effettivo.

EBOOK "CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE"

Tutte le novità introdotte con il Decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, che fissa la nuova disciplina entrata in vigore il 22 febbraio 2024. Con tabelle e riferimenti normativi; è previsto il costante aggiornamento dell’ebook nel corso del 2024 con ogni variazione intercorsa nella disciplina.

Non solo: il concordato può penalizzare gli investimenti futuri. Ad esempio, nel caso di acquisto di beni strumentali di rilevante entità, è di chiara evidenza che l’abbattimento dell’imponibile, dovuto al calcolo dei maggiori ammortamenti che teoricamente determinano un carico fiscale minore rispetto a quello che risulta da concordato, è sterilizzato dall’accettazione della proposta. L’elenco delle incongruenze potrebbe proseguire, ma già questo è sufficiente per evidenziare le perplessità su uno strumento che, oltretutto, presenta palesi contraddizioni per quanto concerne il rispetto del principio costituzionale del pagamento delle imposte in base alla capacità contributiva.

Quanto alla nota metodologica, in essa si legge che, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, mediante gli ISA in fase di dichiarazione 2024, è effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nel 2023. Oggetto di analisi è dunque la valutazione dell’affidabilità, nell’ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, prendendo a riferimento un arco temporale riferito alle ultime 8 annualità disponibili, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con le quali le imprese o i lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica.

Per i contribuenti che soddisfano i criteri di accesso al nuovo è effettuata l’analisi dei singoli indicatori per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità per addivenire alla definizione di una maggiore base imponibile. In particolare, per gli indicatori che secondo la metodologia di calcolo degli ISA risultano direttamente migliorabili dichiarando ulteriori componenti positive, è preso a riferimento il valore dell’ammontare dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della massima affidabilità fiscale. A titolo esemplificativo, a tale tipologia di indicatori appartiene l’indicatore elementare di affidabilità “Ricavi per addetto” che, in caso di punteggio inferiore a 10, prevede la valorizzazione dell’importo necessario per massimizzare il relativo punteggio.

In alternativa sono sviluppate apposite analisi per la costruzione di specifici algoritmi che permettono una valutazione indiretta in termini di ulteriori componenti positivi, similmente ai precedenti indicatori. In conclusione, strumenti matematico-statistici complessi, se non astrusi, che, utilizzati per determinare un reddito “congruo”, niente o pochissimo hanno a che vedere con l’effettiva capacità contributiva di chi deciderà, a proprio rischio, di accettare la proposta del Fisco.

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