Imposte dirette
24 Settembre 2024
Nella circolare 17.09.2024 n. 18/E, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il nuovo istituto del concordato preventivo biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. 13/2024 al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.
Effetti derivanti dall’adesione al CPB – Nei confronti di chi aderisce al CPB non possono essere effettuati gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973 (analitici, analitici-induttivi e induttivi “puri”), salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB. Inoltre, sono sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto Isa (compresi quelli Iva ex art. 9-bis, c.11 D.L. 50/2017):
– esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
– esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia dei rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
– esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (ex art. 30 L. 23.12.1994, n. 724);
– esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ex art. 39, c. 1, lett. d, secondo periodo D.P.R. 600/1973 e art. 54 D.P.R. 633/1972);