Agricoltura ed economia verde

27 Luglio 2024

Comunità energetiche rinnovabili

Inquadramento del corretto trattamento fiscale da parte del GSE.

Il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota che eccede l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri e non in capo alla Cer (comunità energetica), per cui il trattamento fiscale sarà differenziato in base alla natura del soggetto percipiente.

Se la Cer è costituita nella forma di ente non commerciale, assume rilevanza fiscale il solo corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo.
Questo è il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22.07.2024, n. 37/E.

Il documento di prassi, quindi, riguarda il trattamento fiscale degli incentivi distribuiti dal GSE alle Cer nell’ambito della promozione dell’uso dell’energia di cui alla Direttiva Ue 2018/2001.

Sul punto i tecnici delle Entrate ricordano che la disciplina transitoria prevista dall’art. 42-bis D.L. 162/2019, che nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11.12.2018, ha dato l’opportunità di sperimentare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili.

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