Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Gennaio 2025
L’attività dell’Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle violazioni del contribuente.
Il Fisco, verificata la violazione da parte del contribuente, comunica l’irregolarità, alternativamente, con raccomandata A/R, al suo domicilio fiscale, mediante Pec o con Entratel, all’intermediario che ha inviato la dichiarazione.
La comunicazione è resa disponibile all’intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione (sezione “Firma della dichiarazione”) è stata barrata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta (nella sezione “Impegno alla presentazione telematica”) la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”.
I contribuenti che presentano il modello 730 effettuano questa scelta barrando l’apposita casella nel riquadro “Firma della dichiarazione” (il Caf o il professionista informerà poi il contribuente di volere o meno effettuare il servizio, utilizzando le apposite caselle della ricevuta modello 730-2 e nel prospetto di liquidazione).
L’intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatico tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile. In assenza dell’opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.
Gli importi recuperati possono essere rateizzati, salvo il verificarsi della decadenza in presenza di una delle seguenti ipotesi:
– se la prima rata non è pagata entro 67 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale (60 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo) o entro 97 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario (90 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo);
– se la prima rata non è pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo);
– per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro;
– se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva;
– se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.
Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, gli interessi e le sanzioni in misura piena sono iscritti a ruolo.