Estero
20 Dicembre 2023
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero: invio trimestrale con decorrenza dal 1.01.2024
Nell’ambito delle misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per contrastare le frodi in materia di Iva, con il D.Lgs. 18.10.2023, n. 153 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE.
Le indicazioni contenute nella Direttiva partono dal presupposto che, per la maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nel territorio dell’Unione i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento; quest’ultimi detengono informazioni specifiche che permettono di identificare il destinatario o il beneficiario di tale pagamento, oltre alle informazioni generiche relative alla data, all’importo e allo Stato di origine del pagamento. Pertanto, per rafforzare la lotta alle frodi Iva, i prestatori dei servizi di pagamento (PSP) sono tenuti a conservare la documentazione relativa ai pagamenti, comunicando tali dati alle rispettive Amministrazioni fiscali.
Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di Iva sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri. Il CESOP potrà fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mettere i risultati a disposizione di Eurofisc, ossia della rete comunitaria di esperti sulle frodi Iva, individuati dalle Amministrazioni fiscali.
Con il provvedimento 20.11.2023, n. 406675 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato la comunicazione in argomento, ai sensi dell’art. 40-quater D.P.R. 633/1972.
Sono tenuti all’adempimento i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante. Nel caso in cui la casa madre voglia effettuare l’invio della comunicazione per conto della branch italiana, la stessa deve essere registrata nella sezione Indagini finanziarie del REI; inoltre, nella comunicazione la casa madre deve essere indicata come “SendingPSP”, mentre la branch italiana deve essere indicata come “ReportingPSP” (FAQ Agenzia delle Entrate del 14.12.2023).
Tra le informazioni da comunicare si segnalano le seguenti:
La comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1.01.2024. Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni (ossia primo invio dal 30.04.2024).