Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
05 Aprile 2022
A carico degli amministratori di condominio un duplice adempimento articolato e complesso che potrebbe condizionare i crediti per il recupero del patrimonio edilizio.
La proroga dell’adempimento al prossimo 7.04.2022, disposta con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16.03.2022, n. 83833, ai sensi dell’art. 19-octies D.L. 148/2017, ha quindi permesso agli amministratori di condominio di adeguarsi per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle spese sostenute dal condominio.
La comunicazione riguarda i dati relativi alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente, con riferimento a:
Come segnalato nelle FAQ dalla stessa Agenzia delle Entrate, non sono previste soglie minime per la trasmissione dei dati e il singolo condomino non può opporsi all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata. Tra le novità per la comunicazione per l’anno 2021, si segnala il nuovo il codice “28” per la comunicazione dei dati relativi agli interventi di “eliminazione delle barriere architettoniche” che possono beneficiare del super bonus del110% in qualità di interventi “trainati”, con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto. E’ stato anche introdotto un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione al singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori. La trasmissione ha una duplice finalità, sia per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e sia di controllo per la duplicazione di crediti o di cessioni.
Anche in presenza di condominio minimo senza amministratore è obbligatoria la comunicazione dei lavori edili, come ha precisato una recente FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 23.03.2022: