Diritto
09 Dicembre 2022
L'obbligo per i gestori di strutture ricettive di segnalazione delle persone alloggiate.
I gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive, entro le 24 ore successive all’arrivo, tramite il Servizio Alloggiati devono comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno e inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all’arrivo stesso (art.109, cc. 1, 2 Tulps e artt. 1 e 2, D.M. 7.01.2013).
Le sanzioni previste per chi non rispetta le leggi in materia vanno dall’arresto fino a 3 mesi a una multa fino a € 206,00 ed è prevista la denuncia di reato alla Procura della Repubblica. Le normative di riferimento sono 2: il Tulps – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e il Decreto del Ministero dell’Interno 7.01.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.14 del 17.01.2013), che tiene conto di tutte le precedenti disposizioni in materia, compresa la convenzione per l’applicazione dell’accordo di Schengen.
Ogni cittadino italiano o straniero e tenuto, quindi, al proprio arrivo presso la struttura dove alloggerà, a compilare e firmare un modulo con le proprie generalità nonchè a provare la propria identità con la presentazione di un documento in corso di validità. L’unica eccezione e ammessa per il coniuge e i figli minorenni. Quindi per una famiglia di 4 persone composta da padre, madre e 2 figli al di sotto dei 18 anni, per esempio, sarà sufficiente compilare una sola scheda di uno dei genitori, che indicherà anche il nome del coniuge e dei figli.
Questi i dati da raccogliere: data di arrivo, numero dei giorni di permanenza, cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, Stato se all’estero), cittadinanza, tipo di documento di identità, numero del documento di identita e luogo del rilascio del documento (comune e provincia se in Italia, Stato se all’estero). Per i gruppi accompagnati è sufficiente la compilazione del capogruppo, che indicherà l’elenco di tutti i partecipanti.
Tutti i gestori di strutture ricettive sono tenuti a far rispettare questo obbligo e a conservare le schede di dichiarazione compilate a disposizione delle autorità competenti fino all’avvenuta trasmissione dei dati. Una volta ottenuta la ricevuta dalla questura (in formato Jpeg), i dati possono essere distrutti, mentre le ricevute devono essere conservate dai gestori, in forma digitale, per 5 anni. Nel documento trasmesso dalla questura e non modificabile saranno indicati: il numero di protocollo univoco di trasmissione, la data di invio delle schedine alloggio, la descrizione della struttura ricettiva che ha effettuato l’invio, la questura che ha ricevuto le schedine alloggio correttamente trasmesse e il numero totale di schedine alloggio inviate in quella data.
L’obbligo della comunicazione delle schedine alloggio nasce dalla necessita di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire minacce per azioni penali (terrorismo, mafia o altre associazioni a delinquere), oltre che contribuire, in caso di bisogno, a chiarire vicende in cui siano coinvolte persone scomparse o vittime di incidenti.
La trasmissione delle schede degli alloggiati e stata informatizzata dal 2006 e adesso e obbligatorio adempiere online, gratuitamente, tramite un apposito servizio attivato dal Centro elettronico nazionale della polizia di Stato. Prima però la struttura deve fare regolare domanda alla questura competente per ottenere
l’autorizzazione e la necessaria certificazione digitale. Il servizio di invio delle schedine alloggiati online si raggiunge all’indirizzo: alloggiatiweb.poliziadistato.it oppure attraverso un link indicato sulla pagina ufficiale (www.poliziadistato.it).