Società e contratti

29 Febbraio 2024

Comunicazione non finanziaria e false comunicazioni sociali

Presentare una visione completa e sostenibile delle attività d’impresa è un lodevole impegno non scevro da possibili rischi di comunicazione.

Mentre per talune categorie di imprese (es.: banche, assicurazioni o grandi aziende quotate) la comunicazione non finanziaria è un obbligo normativo, ci sono imprese non soggette a tale obbligo che volontariamente, anche per motivi di immagine o di natura etica, oltre alle tradizionali e obbligatorie informazioni, inseriscono nei bilanci informazioni attinenti alla responsabilità sociale d’impresa (CSR) assunta nello svolgersi delle proprie attività e i relativi risultati. La comunicazione non finanziaria è generalmente incentrata sugli aspetti che riguardano:

  • l’ambiente (impatto ambientale, sostenibilità);
  • il sociale (diversità, inclusione, responsabilità sociale);
  • la governance (modello di business, strategia, etica aziendale e delle decisioni assunte).

Per le imprese che volontariamente approcciano la rendicontazione non finanziaria lo strumento chiave è il “bilancio di sostenibilità”, o bilancio ESG (Environment, Social, Governance), la cui validità dipende dalla trasparenza e dall’accuratezza delle informazioni fornite, e che generalmente è redatto secondo linee guida e standard di rendicontazione, i più diffusi dei quali sono quelli predisposti da Global Reporting Initiative (GRI). In alternativa, si può redigere una relazione distinta dalla relazione sulla gestione caratterizzata dalla dicitura “rendicontazione di carattere non finanziario”, oppure inserire le informazioni di CSR in apposita sezione della relazione sulla gestione.

Una rendicontazione del contributo che l’impresa apporta al territorio di appartenenza e alla società nel suo insieme, in termini di valori etici e di impatto sociale, ma che, tuttavia, non è scevra da rischi.

Ci si riferisce in particolare al possibile rischio di commettere il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), peraltro fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi di cui al D.Lgs. 231/2001. Rischio che potrebbe concretizzarsi quando si forniscono informazioni inaccurate, fuorvianti, incomplete o fraudolente nei documenti ufficiali, inclusi i bilanci di sostenibilità, riguardo agli impegni non finanziari o alle iniziative di sostenibilità. Nella specie, si potrebbero fornire informazioni esagerate rispetto agli impegni in materia di responsabilità sociale d’impresa per migliorare la propria immagine, vedi ad esempio la presentazione di progetti di sostenibilità non implementati in modo efficace o la manipolazione di indicatori per apparire più sostenibili di quanto non si è in realtà.

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Così come altra manifestazione è il “greenwashing”, ossia l’affermare di essere più ecologici di quanto lo si è nella realtà, vedi dichiarazioni ingannanti sull’impatto ambientale dei prodotti, sulle pratiche di gestione sostenibile o sull’approvvigionamento responsabile. In tali ipotesi, viene data un’immagine distorta delle reali pratiche aziendali e le informazioni fornite sono più uno strumento per fini di marketing che effettiva rendicontazione trasparente.

E ancora, la mancata divulgazione di informazioni critiche, vale a dire l’omissione di informazioni rilevanti che potrebbero influenzare la percezione degli stakeholder sulle prestazioni non finanziarie: l’assenza di tale trasparenza può essere altrettanto dannosa quanto la diffusione di informazioni false.

Il bilancio di sostenibilità o altra forma di rendicontazione non finanziaria, qualora si decida volontariamente di predisporli se non obbligati, si rivolgono a tutti gli stakeholder, o portatori d’interesse verso l’impresa: dipendenti, fornitori, clienti, comunità locali, media, investitori, finanziatori, ecc. Una platea di soggetti che in modo diretto o indiretto, oltre a quelli finanziari, possono essere interessati anche ad altri aspetti della gestione dell’impresa; quindi, da informare correttamente e senza infingimenti.

A differenza del bilancio di esercizio per quello di sostenibilità, nei termini sopra esposti, non vige l’obbligo di deposito presso il Registro delle Imprese; la divulgazione avviene generalmente con la pubblicazione in apposita sezione del sito web aziendale.

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