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09 Aprile 2024

Come comunicare il mancato ricevimento della fattura

Il mancato ricevimento della fattura di acquisto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate dal cessionario, utilizzando il Tipo documento “TD20”, per evitare l’applicazione di sanzioni.

Negli acquisti nazionali il cessionario-committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare, è punito, salva la responsabilità del cedente-prestatore, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché, ai sensi dell’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997, non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:

  • se non ha ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’Ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, relative alla fatturazione delle operazioni;
  • se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’Ufficio competente, entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

La comunicazione allo SdI avviene indicando nel file xml “TipoDocumento” TD20, l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta, oltre che i dati dell’effettivo cedente prestatore e i propri in qualità di cessionario committente.

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