IVA
09 Aprile 2024
Il mancato ricevimento della fattura di acquisto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate dal cessionario, utilizzando il Tipo documento “TD20”, per evitare l’applicazione di sanzioni.
Negli acquisti nazionali il cessionario-committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare, è punito, salva la responsabilità del cedente-prestatore, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché, ai sensi dell’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997, non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
La comunicazione allo SdI avviene indicando nel file xml “TipoDocumento” TD20, l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta, oltre che i dati dell’effettivo cedente prestatore e i propri in qualità di cessionario committente.