Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
28 Febbraio 2023
Entro il 16.03.2023, dovranno essere comunicati i crediti del terzo e quarto trimestre 2022, ma soltanto se non interamente utilizzati alla data di invio della comunicazione.
Da inviare entro il prossimo 16.03.2023 la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici.
Il provvedimento 16.02.2023, n. 44905 ha reso disponibile il modello suddetto da inviare dallo scorso 16.02.2023 ed entro il prossimo 16.03.2023 (o entro il 21.03.2023 per le comunicazioni scartate da ritrasmettere) per comunicare l’ammontare dei crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 e non ancora integralmente utilizzati alla data di invio del modello.
Se i crediti vengono completamente utilizzati nessun modello è da presentare: pertanto, onde evitare l’ennesimo adempimento telematico, la soluzione potrebbe essere quella di utilizzare i suddetti crediti prima dell’invio della comunicazione.
La comunicazione può essere inviata direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario. Si può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammortare già utilizzato in compensazione. Quindi, per esempio, se il beneficiario è un’impresa non energivora e possiede soltanto un credito energia relativo a ottobre e novembre 2022 pari a 5.000 euro e ne ha già utilizzati 2.000, andrà ad inserire l’importo di 5.000 nel campo “importo credito maturato”, codice tributo “6985”.
Il mancato invio della comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17.03.2023. Pertanto, se nell’esempio suddetto il beneficiario non invia la comunicazione nei termini non potrà più utilizzare i residui 2.000 euro.
Se a decorrere dal 17.03 utilizzasse il credito in misura superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto dei precedenti utilizzi, l’F24 verrebbe scartato.
Il modello si compone di:
Non sono interessati da tale invio i crediti del primo e del secondo trimestre 2022 e del primo trimestre 2023.
Si ricorda che recentemente sono stati introdotti tutti i codici tributo per l’utilizzo diretto dei crediti, compresi quindi quelli relativi a dicembre 2022 e al primo trimestre 2023. È possibile cedere tutti i crediti 2022, mentre, ad oggi, non è ancora possibile cedere i crediti del primo trimestre 2023.