Agricoltura ed economia verde

18 Gennaio 2025

Comuni, assunzione della denominazione di “città di identità”

Le città d'identità come mezzo di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche.

È con il D.M. Agricoltura 12.12.2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.12.2024, n. 303) che sono stati definiti i requisiti per l’assunzione da parte dei Comuni della denominazione di “città di identità” e dei requisiti e delle modalità per l’iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

Il provvedimento è attuativo dell’art. 40 L. 206/2023 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy).

Requisiti per denominazioni di “città di identità”(art. 3) – Per assumere la denominazione di “città di identità”, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni si devono caratterizzare per le produzioni agricole di pregio, in virtù del fatto che:

– il territorio amministrativo dell’Ente è ricompreso, anche parzialmente, all’interno della zona geografica delimitata di un determinato prodotto agricolo designato da una DOP o da una IGP, così come definita nel relativo disciplinare;

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