Finanza e banche
09 Aprile 2024
Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.
L’art. 16, c. 5 del Codice della crisi preclude alle banche e agli intermediari finanziari non qualsiasi possibilità di revocare o sospendere gli affidamenti concessi all’imprenditore che ha fatto accesso alla composizione negoziata, bensì di farlo (solo) a cagione di tale accesso; la norma prevede, in particolare, la possibilità di procedere alla revoca o alla sospensione degli affidamenti “se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale”.
Ciò è quanto sancito dal Tribunale di Verona con il recente provvedimento del 22.01.2024, in cui è stata affrontata la disciplina della revoca o sospensione degli affidamenti bancari a seguito dell’accesso del debitore alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. A tal fine, è tuttavia necessaria una “comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione assunta”.
Sebbene la norma non precisi la forma di tale comunicazione, e sia testualmente riferita alla sola ipotesi della revoca o sospensione disposta sulla base della disciplina di vigilanza prudenziale, deve ritenersi che la comunicazione debba rivestire la forma scritta e che essa sia necessaria anche nelle altre ipotesi, in cui la banca faccia valere una giusta causa attinente al merito del rapporto contrattuale, considerato che: