Amministrazione e bilancio
05 Dicembre 2019
Tre vie per la tenuta della contabilità e diversi grattacapi costituiti da rimanenze, fatture a cavallo d'anno ed elettroniche e rimanenze finali.
La legge di Bilancio 2017 ha modificato le regole per la tenuta della contabilità semplificata introducendo il criterio di cassa. Tale criterio è stato successivamente snaturato con l’introduzione di 3 sistemi per la tenuta della contabilità nell’intento, decisamente mal riuscito, di semplificare la vita ai contribuenti. Esiste un primo metodo che prevede la tenuta del registro incassi e pagamenti, che poco differisce dalla tenuta di una vera e propria contabilità ordinaria. Un secondo metodo che prevede la tenuta dei registri Iva integrati con l’annotazione a margine di detti registri delle fatture ancora non incassate o non pagate, del tutto simile al metodo già utilizzato dai professionisti. Il terzo metodo, indicato nell’art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973, prevede una sorta di finzione giuridica che fa coincidere il pagamento e la riscossione delle fatture con la data della loro registrazione ai fini Iva. È evidente come quest’ultimo metodo sia stato adottato dalla maggioranza delle imprese, ma si tratta di un sistema che nasconde insidie e complicazioni, che sono state ulteriormente aggravate, prima dalla modifica dell’art. 1, D.P.R. 100/1998 operata dal D.L. 119/2018 e successivamente dall’introduzione delle fattura elettronica.
Tralasciando l’ulteriore complicazione che, come ben sanno gli addetti ai lavori, non tutti i costi e i ricavi rientrano nel criterio di cassa, ma alcuni restano ancorati al principio di competenza, creando un sistema misto tra cassa e competenza (plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti, canoni di leasing, spese per prestazioni di lavoro, accantonamenti, ecc.), non è da trascurare l’impatto legato alla scomparsa delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito. Ecco allora che, in vista della chiusura dell’esercizio, molti contribuenti in contabilità semplificata, che si trovano a verificare la loro situazione contabile previsionale, dovranno fare molta attenzione a 2 aspetti. Il primo è legato al fatto che le fatture di acquisto, ricevute nel corso dell’anno 2020, recanti data di emissione 2019, non potranno essere registrate ai fini Iva nell’anno precedente, perché la norma che consente la registrazione nel mese precedente delle fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo, non vale per le fatture a cavallo d’anno. La seconda è legata al fatto che, con l’avvento della fattura elettronica, le fatture hanno data certa e quindi la data di registrazione, che è legata al possesso della fattura, non potrà essere modificata. Questo determina che alla fine dell’esercizio, per esempio, ci saranno acquisti di merci effettuati nell’esercizio precedente, ma che, per effetto del criterio di cui all’art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973, concorreranno alla formazione del reddito dell’esercizio successivo, essendo la relativa fattura registrata nell’anno 2020. Tali merci, per la parte non venduta, dovranno comunque concorrere alla formazione delle rimanenze finali dell’anno 2019 che, seppur non più rilevanti ai fini del reddito, dovranno essere considerate nel quadro “elementi contabili” degli ISA. Credo che già questa analisi basti a far comprendere anche al lettore meno attento come la diabolica combinazione del nuovo regime contabile semplificato, con le nuove regole di registrazione delle fatture di acquisto, abbia creato un sistema di rilevazione del reddito paradossale e non più affidabile, così come inaffidabili saranno le risultanze degli ISA.