Termine ultimo per inviare l’istanza (o la “correttiva” all’istanza che sostituisce integralmente la precedente, tenendo in considerazione soltanto l’ultima inviata) del contributo perequativo è il 28.12.2021.
Si ricorda che il contributo spetta al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i ricavi 2019 non devono essere stati superiori a 10 milioni di euro;
- la dichiarazione dei redditi deve essere stata presentata entro il 30.09.2021 (eventuali correttive/integrative non rilevano ai fini della determinazione del contributo);
- la partita Iva deve risultare attiva alla data del 26.05.2021;
- il beneficiario non deve essere un ente pubblico (art. 74 Tuir) o intermediario finanziario (art. 162-bis Tuir);
- peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019 in misura pari o superiore al 30%;
- i contributi precedentemente ricevuti (per tali si intendono: il contributo del Decreto Rilancio, il contributo centri storici, il contributo santuari, il contributo Comuni montani, il contributo Natale, i contributi del Decreto Sostegni, Sostegni-bis automatico e Sostegni-bis attività stagionali) non superano la differenza del risultato d’esercizio 2020 sul 2019.
Una volta verificata la spettanza del contributo è possibile procedere con la compilazione dell’istanza, seguendo le schermate che qui presentiamo.
- Frontespizio – Si devono indicare i seguenti dati:
- dati del richiedente/beneficiario e quelli del rappresentante firmatario in caso di società;
- settore di appartenenza: Altro (se differente da agricoltura o pesca-acquacoltura);
- si deve barrare di essere un soggetto diverso da quelli di cui all’art. 17 D.L. 73/2021 (ossia di non rientrare in una delle cause di esclusione sopra citate in senso positivo);
- si seleziona la propria soglia di ricavi a cui corrisponde un’aliquota, automaticamente calcolata dal programma, e l’importo dei 2 risultati economici di riferimento (2020 e 2019);
- va indicato l’ammontare dei contributi già percepiti;
- si deve indicare se si desidera ricevere il contributo sul proprio conto corrente (indicando quindi l’Iban) o sotto forma di credito d’imposta.
Sempre nel frontespizio è presente la sezione “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” dove indicare il Temporary Framework di appartenenza (che nella maggior parte dei casi è il 3.1) e se si sono o meno superati i massimali, che per i settori differenti da agricoltura, pesca e acquacoltura sono di 800.000 euro tra il 1.03.2020 e il 27.01.2021, aumentati a 1.800.000 tra il 28.01.2021 e la data di presentazione dell’istanza.
- Quadro A – Occorre barrare gli aiuti ricevuti, senza indicarne l’importo: tra i più frequenti:
- l’esonero dal saldo Irap 2019 e 1° acconto 2020, previsto dall’art. 24 D.L. 34/2020;
- tutti i contributi a fondo perduto inseriti nel frontespizio come somma totale, differenziati in base alla norma istitutiva;
- il credito d’imposta locazioni (ex art. 28 D.L. 34/2020) comprese le proroghe/estensioni nel 2021;
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (ex art. 120 D.L. 34/2020) e non, per esempio, il credito sanificazione e DPI (art. 125 D.L. 34/2020);
- le esenzioni Imu.
- Quadro A – Altri Aiuti – Viene previsto un generico “altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12” (compresi quelli fiscali e non erariali) per indicare gli aiuti non espressamente previsti nel quadro A.