Diritto privato, commerciale e amministrativo
14 Settembre 2024
In materia di opposizione alla cartella esattoriale fondata su verbali afferenti a violazione del Codice della strada, la Suprema Corte (ord. 2.09.2024, n. 23531) individua i diversi organi giurisdizionali competenti a decidere le diverse possibili opposizioni alla cartella di pagamento.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, un’impresa di autonoleggio siciliana, con sede legale in Bolzano, aveva ricevuto la notifica di cartelle di pagamento afferenti violazione del Codice della strada per un importo complessivo di quasi 30.000 euro e aveva proposto opposizione all’esecuzione avanti il Tribunale di Palermo eccependo:
1) difetto di legittimazione passiva quale società locatrice del veicolo (ex art. 196 e 84 c.d.s.);
2) prescrizione del credito;
3) inesistenza del titolo per mancata notifica dei verbali di contestazione;
4) nullità della cartella opposta per vizio di motivazione in violazione della L. 212/2000;
5) intervenuta decadenza del diritto di procedere a esecuzione ex artt. 17 e 25 D.P.R. 602/1973.
Il Tribunale di Palermo si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Bolzano, a sua volta dichiaratosi incompetente a favore del Giudice di Pace di Bolzano.