Fisco
22 Settembre 2023
Le nuove soglie del compenso sportivo a partire dallo scorso mese di luglio e la conciliazione favorevole con il regime forfetario.
A decorrere dal 1.07.2023 l’art. 52, c. 2-bis D.Lgs. 36/2021 ha abrogato la parte dell’art.67, c.1, lett. m) relativa alle associazioni sportive dilettantistiche; pertanto, da luglio 2023 le somme corrisposte ai lavoratori sportivi non sono più da considerare redditi diversi (e quindi con esenzione da tassazione fino a 10.000 euro).
L’art. 36 D.Lgs. 36/2021 ha inquadrato il lavoratore sportivo come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico o di gara o ogni tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie pe lo svolgimento dell’attività sportiva.
Pertanto, il lavoro sportivo può essere svolto nelle seguenti modalità:
Ai fini fiscali i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro (art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021).
Inoltre, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 36/2021, i lavoratori autonomi o co.co.co sportivi iscritti alla Gestione Separata Inps potranno fruire di agevolazioni consistenti in:
Caso di uno sportivo titolare di Partita Iva nel regime dei forfetari – Il compenso sportivo che percepirà sarà:
Se per esempio, il suddetto forfetario dovesse ricevere 40.000 euro come compenso sportivo avrebbe:
Dal punto di vista previdenziale vi è una differente base imponibile rispetto a quella fiscale. Si avrà un esonero fino a 5.000 euro, poi sui 35.000 euro (a questo punto è lecito chiedersi se abbattuti o meno con il coefficiente di redditività) dimezzati al 50%, si applicherà l’aliquota del 25%. Sembrerebbe che base imponibile fiscale e previdenziale siano sostanzialmente differenti, con buona pace delle case software, che dovranno adeguare i programmi dichiarativi per seguire questa novella.