ETS ed Enti non commerciali
03 Febbraio 2020
La quantificazione dell'indennità ai sensi del CTS presenta un carattere indubbiamente difficile sia a livello giuridico che operativo.
La disciplina dei compensi agli amministratori è collocata nel Codice del Terzo settore (CTS) nell’ambito della finalità non lucrativa che l’ente del Terzo settore deve avere. Ne consegue che il patrimonio di tali enti deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In questa logica, prima ancora di passare all’eventuale quantificazione dei compensi, secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 del CTS, dovranno essere indicati dall’organo amministrativo competente (eventualmente anche in un apposito regolamento) le ragioni che rendono necessaria la corresponsione dei compensi per il miglior funzionamento della fondazione. Infatti, uno dei metodi classici di elusione della norma sull’assenza di scopi di lucro è la corresponsione agli amministratori e all’organo di controllo di compensi non coerenti con il perseguimento delle finalità istituzionali.
L’art. 8, c. 2, lett. a), D.Lgs. 117/2017 vieta, ritenendola distribuzione indiretta di utili lesiva del principio di non lucratività, “la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte, e alle specifiche competenze, o, comunque, superiori a quelle previste in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”.
Prima di entrare nel merito, va richiamata, come precedente significativo in materia, la disciplina contenuta nell’art. 10, c. 6 D.Lgs. 460/1997, la quale, nel rinviare al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale di una Spa, fissa un tetto per gli emolumenti degli organi amministrativi e di controllo di una Onlus. Tale disciplina, che può comunque servire come riferimento, rimane in vigore per le Onlus fino all’entrata in vigore del CTS (vedi risposta dell’Agenzia delle Entrate 30.10.2019, n. 452).
Esaminando ora il contenuto dell’art. 8, c. 2 del CTS, la prima osservazione è che il legislatore, in linea di principio, ha consentito che gli emolumenti possano anche essere superiori a quelli erogati in esecuzione dell’art. 10, c. 6 D.Lgs. 460/1997. Si ha l’impressione di un generico parametro di proporzionalità, la cui determinazione difficilmente potrà sottrarsi a critiche di discrezionalità, in quanto non sembra basato su nozioni di carattere giuridico, ma su termini di natura sociologica, non sempre facili da interpretare.
In via pratica, si può cercare di esemplificare gli elementi indicati dalla norma nel seguente modo: 1) attività svolte (impegno istituzionale a favore dell’ente); 2) responsabilità assunte (potrebbero essere previste specifiche deleghe a favore di alcuni o di tutti i membri del CdA); 3) specifiche competenze (gli incarichi dovranno essere rapportati alle esperienze professionali e di amministratore).
Il rapporto con “enti similari”, infine, può avere come riferimento i bilanci e i compensi agli amministratori pubblicati sul sito Internet di questi enti. Si dovrà tenere conto delle dimensioni e di alcuni indicatori: numero dipendenti, utenti, fatturato, ecc.
L’ultima domanda: chi sarà giudice della congruità dei compensi corrisposti agli amministratori? Data la farraginosità della norma, non vorrei dovesse essere il giudice ordinario in sede contenziosa.