Imposte dirette
08 Giugno 2023
L'interpello n. 330/2023 dell’Agenzia delle Entrate contiene indicazioni relative al trattamento dei compensi per gettoni dei consiglieri di amministrazione da riversare alla società di appartenenza transnazionale.
L’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta (330/2023), illustra e chiarisce diversi aspetti relativi al trattamento dei compensi degli amministratori, reversibili alla società della quale essi sono lavoratori subordinati. Nell’interpello, tra l’altro, la società di appartenenza dell’amministratore non è residente; quindi, si pone lo specifico tema dell’eventuale applicazione della ritenuta.
A tale riguardo il Tuir prevede espressamente che i compensi reversibili, derivanti da partecipazioni a organi collegiali, commissioni, comitati, non costituiscono reddito per il percettore obbligato a riversarli all’ente o al datore di lavoro. Per prassi consolidata anche i redditi dei consiglieri di amministrazione (collaborazioni coordinate e continuative) rientrano in questa esenzione.
L’interpello, pertanto, conferma che i compensi reversibili non assumono rilevanza per i consiglieri di amministrazione. Di particolare interesse è l’affermazione contenuta nella citata risposta relativa alla deducibilità dei compensi per la società erogante. In passato, infatti, si era posto il dubbio se tali compensi andassero dedotti per competenza o per cassa, atteso che, in deroga ai principi generali, i compensi pagati agli amministratori sono deducibili per cassa. La dottrina (cfr. AIDC 169) era prevalentemente orientata a considerare deducibili per competenza tali compensi e anche la Giurisprudenza si è così orientata. Nella risposta l’Agenzia dà atto che i compensi reversibili sono deducibili per competenza.
Infine, venendo al tema del pagamento a soggetto estero, l’Agenzia ritiene applicabile la Convenzione contro le doppie imposizioni e in particolare l’art. 7 relativo alla classificazione del provento del soggetto estero come reddito intrinsecamente di impresa, in quanto il pagamento avviene tra due società e senza nessuna previsione di riversamento alla persona fisica. Anche questo passaggio è importante in quanto, secondo una diversa opinione, si potrebbe sostenere che al compenso vada applicato l’art. 23, c. 1, lett. c) del Tuir e l’art. 16 della Convenzione (modello OCSE) che riguarda le retribuzioni dei membri del consiglio di amministrazione. La diversa classificazione rileva perché evita l’applicazione della ritenuta fiscale in Italia che in base all’art. 16 resterebbe dovuta.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (interpello n. 167/2019) aveva in precedenza considerato conforme alla Convenzione Italia-Spagna l’applicazione della ritenuta in Spagna sulla base del citato art. 16 delle Convenzioni e il recupero della ritenuta in Italia. Tale caso, tuttavia, era a parti invertite rispetto a quello più recente descritto nella risposta 330. Nel caso precedente, infatti, l’attività era svolta in Spagna, mentre nel caso dell’interpello n. 330 l’attività è svolta in Italia.