Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
14 Novembre 2022
Cosa cambia dal 1.01.2023 per i compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 2.11.2022, n. 256 del D.Lgs. 163/2022 (in vigore dal 17.11.2022) si è provveduto a correggere il D.Lgs. 36/2021, disciplinante gli enti sportivi, dilettantistici, nonché il lavoro sportivo.
Prima della citata modifica, i compensi erogati agli sportivi da parte di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche godevano di un regime fiscale agevolato. In particolare, era presente una no tax area per compensi erogati nell’anno solare entro un importo non superiore a € 10.000, con tassazione per la parte eccedente ai sensi dell’art. 67, lett. m), del Tuir.
Con decorrenza 1.01.2023, a seguito delle correzioni apportate con il D.Lgs. 16./2022, la c.d. no tax area prima detta è stata innalzata. Si presenta una breve check-list sulle modifiche introdotte con riferimento ai compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche a favore dei lavoratori del mondo dello sport.
Il 1° aspetto è connesso al tipo di inquadramento che è necessario dare al lavoratore. Sono previste 3 figure: volontario gratuito; lavoratore in co.co.co.; lavoratore professionista con partita Iva. In questa configurazione è previsto anche uno spaccato per i dipendenti pubblici che rendono prestazioni ad associazioni sportive dilettantistiche, fuori dagli orari di lavoro. In linea generale si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, ma in caso di percezione di compensi vi è l’obbligo di comunicazione all’amministrazione di appartenenza e relativa autorizzazione.
Il 2° aspetto è connesso alla tassazione dei compensi percepiti. Essi sino a € 15.000 annui non sono soggetti a tassazione; la parte eccedente concorrerà alla formazione del reddito complessivo del percipiente. Tale agevolazione è prevista anche per atleti ed atlete under 23, tesserate per società sportive professionistiche, a condizione che tali società non abbiano un fatturato superiore a € 5 milioni. Con riferimento alle aliquote previdenziali è prevista l’aliquota del 25% per lavoratori autonomi e co.co.co. iscritti alla Gestione Separata Inps.
Un trattamento diverso è previsto per i compensi erogati a favore degli sportivi al raggiungimento di determinati risultati; in questo caso il compenso va assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta pari al 20% del compenso.
Il 3° aspetto è riferito agli aspetti contributivi. L’obbligo di versamento dei contributi è previsto qualora vengano erogati compensi per un importo superiore a € 5.000. La contribuzione previdenziale sarà applicata sulla differenza. In caso di compensi erogati per un importo superiore a € 15.000 vi è anche l’obbligo di emissione del cedolino paga.
Nel provvedimento emanato, sono presenti alcune modifiche che interessano anche le associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, in sostituzione del Registro CONI, si transiterà al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche che, oltre a contenere le informazioni su tutte le associazioni sportive, consentirà a queste ultime di poter gestire il flusso di comunicazioni con gli enti previdenziali in ordine ai tesserati/lavoratori, quali:
La riforma dovrebbe porre fine a un’epoca che ha visto nel tempo l’instaurazione di contenziosi sia di natura fiscale che presso il giudice del lavoro; è inequivocabile come gli addetti al mondo dello sport dilettantistico possano reclamare diritti a seguito della prevista forma contrattuale co.co.co. come ad esempio disoccupazione, malattia, maternità, istituti oggi non riconosciuti. Vi è però un passaggio della riforma che può penalizzare le associazioni sportive dilettantistiche, per un potenziale burocratico che aumenta e, di conseguenza, i relativi costi. C’è da sperare che siano successivamente introdotti correttivi che possano aiutare in tal senso le associazioni in questione.