IVA
03 Gennaio 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23.12.2024, n. 33979, si è pronunciata sulla rilevanza delle eccedenze Iva infrannuali nel monte annuo ammesso alla compensazione pro tempore di 516.456,90 euro.
La società ricorrente, disponendo dei requisiti indicati dall’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972, riteneva di avere diritto a effettuare le compensazioni infrannuali ai sensi dell’art. 8, c. 3 D.P.R. 542/1999, senza l’osservanza dell’ordinario limite annuo di 516.456,90 euro.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo in quanto la previsione normativa, nel definire il limite massimo di compensabilità dei crediti di imposta, opera un generico richiamo alla previsione di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997 che, nella formulazione vigente nell’anno d’imposta in controversia, disponeva: “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”.