Imposte dirette
22 Giugno 2024
Lo schema di decreto di riforma Irpef-Ires prevede l’eliminazione del doppio binario tra valori contabili e fiscali per la valutazione delle rimanenze di opere e servizi, dando rilevanza fiscale ai “corretti” principi contabili adottati in bilancio.
Lo schema di decreto di riforma Irpef-Ires approvato in via preliminare dal Governo in data 30.04.2024 prevede l’eliminazione del doppio binario tra valori contabili e fiscali per la valutazione delle rimanenze di opere e servizi, dando rilevanza fiscale ai “corretti” principi contabili adottati in bilancio. Per effetto di queste modifiche:
Com’è noto, i lavori in corso su ordinazione (o commesse) si riferiscono generalmente ai contratti sottoscritti per la realizzazione di un bene o la fornitura di beni o servizi non di serie eseguiti su ordinazione del committente. A seconda del tempo intercorrente tra la data di inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi come determinati dal contratto, è possibile distinguere tra le commesse infrannuali (di durata inferiore ai 12 mesi) e le commesse ultrannuali (di durata superiore ai 12 mesi).
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Dal punto di vista contabile, per i soggetti che adottano gli Ias, la contabilizzazione delle commesse è fondata sull’immediata e diretta rilevazione dei ricavi generati nel conto economico degli esercizi in cui il lavoro è svolto, senza procedere con la valutazione di rimanenze (si veda Ias 11 ovvero Ifrs 15 dal 2018).
Diversamente, per i soggetti che utilizzano i principi contabili nazionali (Oic), in base alla durata della commessa, sono previsti criteri di contabilizzazione differenti.
Infatti, secondo il principio OIC 23, le commesse infrannuali possono essere contabilizzate, alternativamente, mediante l’adozione:
Viceversa, le commesse ultrannuali possono essere contabilizzate con il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte determinate condizioni (si vedano paragrafi 43-46 OIC 23). Solo nel caso in cui tali condizioni non siano verificate si applica il criterio della commessa completata.
Per i soggetti Ias, i criteri di contabilizzazione utilizzati in bilancio hanno una diretta rilevanza anche ai fini fiscali a nulla rilevando eventuali diverse rappresentazioni indicate nel Tuir (si vedano: circ. Ag. Entrate n. 7/E/2011 e interpello n. 93/2023). Viceversa, per i soggetti Oic:
Lo schema di decreto di riforma dell’Ires (art. 9) interviene sugli artt. 92 e 93 del Tuir, eliminando il possibile doppio binario tra i valori contabili e quelli fiscali. In tal senso, infatti, diversamente da quanto fino ad oggi indicato nel Tuir, per le commesse infrannuali viene previsto (nuovo art. 92, c. 6) che la contabilizzazione effettuata mediante l’adozione del criterio della percentuale di completamento in conformità ai principi contabili assume rilevanza anche ai fini fiscali. Per le commesse ultrannuali viene previsto (nuovo art. 93, c. 6) che la contabilizzazione effettuata mediante l’adozione del criterio della commessa completata in conformità ai principi contabili assume rilevanza anche ai fini fiscali.
Queste nuove disposizioni sono applicabili dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (art. 13 schema decreto). Viceversa, per le commesse in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2023 continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti. In buona sostanza, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’eliminazione del doppio binario tra valori contabili e quelli fiscali si realizzerà solo per le commesse iniziate dal 1.01.2024.