Società e contratti
13 Marzo 2024
Il professionista che chiude la partita Iva e che non versa in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione può continuare a essere iscritto nell'albo.
Con il pronto ordini 26.02.2024, n. 24 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che se un dottore commercialista decide di chiudere la partita Iva, può continuare a essere iscritto nell’albo, purché non versi in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione. Il possesso della partita Iva, infatti, non rientra tra i requisiti richiesti dall’ordinamento professionale per l’iscrizione. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 139/2005, per l’iscrizione nell’Albo è necessario:
Non possono ottenere l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che darebbero luogo alla radiazione dall’Albo.
A detti requisiti si aggiungono, poi, quelli riguardanti lo specifico titolo di studio utile ai fini dell’iscrizione nella Sezione A-Commercialisti ovvero alla Sezione B-Esperti contabili, nonché l’aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Alla luce di quanto sopra, è chiaro che, non essendo requisito necessario per l’iscrizione all’Albo professionale, il possesso o meno della partita Iva non assume un valore vincolante per il professionista.