Diritto privato, commerciale e amministrativo
20 Giugno 2024
Con i P.O. 17.06.2024 nn. 29, 35 e 46 il Cndcec ha chiarito la possibilità di considerare compatibili con la professione di dottore commercialista ed esperto contabile le attività di: commissario della Consob; trustee; socio accomandatario di Sas; gestore di bed & breakfast.
Nel P.O. n. 46/2024, il Cndcec ha rilevato l’incompatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialista con l’incarico di commissario della Consob, in quanto:
La ratio del divieto risiede nella necessaria “indipendenza” e la particolare natura dell’attività di vigilanza svolta dalla Consob che deve caratterizzare i suoi componenti e che comporta la necessità di possedere una specifica e comprovata competenza ed esperienza e una indiscussa moralità ed indipendenza.
In presenza di una causa di incompatibilità, l’Ordine non può procedere d’ufficio al trasferimento dell’iscritto dalla sezione ordinaria dell’albo all’elenco speciale; si applica, infatti, l’art. 34, c. 8 D.Lgs. 39/2005, in cui è previsto che “coloro che, a norma dell’art. 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6”.
Nel P.O. n. 35/2024, il Cndcec ha affrontato il tema della compatibilità della professione di dottore commercialista con riguardo alla figura del trustee o del protector nell’ambito dell’istituto del trust. Com’è noto il trust si caratterizza per l’esistenza di un soggetto (disponente) che intende trasferire la proprietà di uno o parte dei suoi beni a un secondo soggetto (trustee), il quale deve amministrarli e gestirli a favore di altri soggetti (beneficiari) cui dovrà ritrasferirli una volta trascorso un certo periodo, oppure in funzione di uno specifico scopo.
Lascia i tuoi dati e ricevi per un mese le novità, i commenti degli esperti, la critica e gli approfondimenti curati dalle più importanti firme di settore e coordinati dalla redazione di Sistema Ratio.
In considerazione del ruolo ricoperto dal trustee (che, seppur titolare dei beni del disponente, si limita a gestirli nell’esclusivo interesse dei beneficiari) la relativa attività di gestione non è stata considerata incompatibile con l’esercizio della professione di commercialista. La figura del trustee, infatti, è stata assimilata a quella di un amministratore (unico) o liquidatore di una società di capitali con ampi (o tutti) i poteri gestionali. Peraltro, in capo all’iscritto, non devono sussistere situazioni di eventuali conflitti di interesse (interesse economico prevalente o una situazione di socio influente od occulto). Analogamente a quanto sopra, anche l’attività di protector o guardiano del trust (ovvero la vigilanza sull’operato del trustee nell’interesse dei beneficiari o dello scopo del trust) non è stata considerata incompatibile con la professione di commercialista.
Infine, nel pronto ordini n. 29/2024, il Cndcec ha chiarito che, in considerazione del suo concreto coinvolgimento nella gestione sociale, l’assunzione della qualità di socio accomandatario di Sas. costituisce una causa di incompatibilità ai fini dell’esercizio della professione (si vedano anche le Note interpretative Cndcec 1.03.2012). In tal senso, l’art. 4, c. 1, lett. c) D.Lgs. 139/2005 prevede l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività di impresa, allorché quest’ultima sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Nel caso in cui l’attività di impresa sia esercitata in forma societaria, a rilevare è l’attività di amministrazione della società (l’incompatibilità riguarda i soggetti che in concreto amministrano l’ente). Da ciò deriva l’incompatibilità del socio accomandatario della Sas, al quale, a differenza del socio accomandante, spetta la gestione dell’impresa (ex art. 2318 c.c.).
Ferma restando l’incompatibilità del ruolo di socio accomandatario con la professione, il Cndcec ha fornito poi alcune precisazioni sull’attività di gestione di un bed and breakfast, con riguardo alla quale il Consiglio dell’Ordine di Verbania domandava se potesse assimilarsi ad una mera gestione immobiliare, in caso di organizzazione minimale. Secondo il Cndcec, occorre tenere conto della natura di tale attività, anche alla luce della normativa regionale che disciplina la fattispecie. Nel caso di specie, in Piemonte, l’art. 4 L.R. 13/2017 prevede che l’attività di bed and breakfast possa essere gestita sia in forma “non imprenditoriale” (quando il servizio sia offerto in forma saltuaria e non continuativa, in non più di tre camere e sei posti letto), sia in forma “imprenditoriale” (quando l’attività abbia carattere continuativo, abituale e professionale, in non più di 6 camere e 12 posti letto).
Considerate le caratteristiche dell’attività e in difetto dei requisiti della organizzazione e della professionalità ex art.2082 c.c., sotto il profilo civilistico, all’attività di “bed and breakfast” non è stata riconosciuta natura di “impresa”.