IVA
16 Luglio 2024
Si allungano i tempi per rientrare nel reato penale di omesso versamento Iva: entro il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva cui si riferisce il mancato pagamento. Vi sono poi ipotesi di non applicazione.
L’omesso versamento Iva oltre certe soglie comporta anche la realizzazione di reati penali.
Fino al 28.06.2024, l’art. 10-ter D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 prevedeva la punizione della reclusione da 6 mesi a 2 anni a chiunque non avesse versato, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Così, ad esempio, il mancato versamento di 250.001 euro di Iva relativa al 2022 entro il 27.12.2023.
L’art. 1 D.Lgs. 14.06.2024 n. 87 di revisione del sistema sanzionatorio tributario ha cambiato dal 29.06.2024 il reato previsto dal D.Lgs. 10.03.2000 n. 74, come segue: “Art. 10-ter (Omesso versamento di Iva) – È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art. 3-bis D.Lgs. 18.12.1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’art. 15-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 602, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro”.