Lavoro
18 Maggio 2023
Da luglio busta paga più pesante grazie all’innalzamento dell’esonero parziale sui contributi a carico del dipendente.
Il D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro) amplia di un ulteriore 4% le aliquote per l’esonero parziale sulla quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti. La misura si aggiunge a quella disposta in via eccezionale dall’art. 1, c. 281 L. 29.12.2022, n. 197, applicabile ai periodi di paga dal 1.01.2023 al 31.12.2023.
In particolare, la legge di Bilancio 2023 ha quantificato la riduzione contributiva come segue:
La novità introdotta dall’art. 39 del Decreto Lavoro incrementa le 2 aliquote rispettivamente al 6% e 7%, ma solo per i periodi di paga dal 1.07 al 31.12.2023.
Si ricorda che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori; è invece escluso per i rapporti di lavoro domestico. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per espressa previsione della norma, la nuova agevolazione non produce effetti sulla tredicesima; a quest’ultima, pertanto, si applicheranno esclusivamente le aliquote previste dalla legge di Bilancio.
A tal riguardo, l’Inps, con circolare 24.01.2023, n. 7, ha specificato che i massimali retributivi devono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
In presenza di ulteriore mensilità aggiuntiva (ad esempio, la quattordicesima) nel mese di erogazione, la riduzione contributiva si applica solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della mensilità sommato alla retribuzione imponibile non ecceda il massimale di retribuzione mensile; in caso contrario, l’esonero, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
L’Istituto ha inoltre chiarito che nel mese di competenza di dicembre 2023, l’esonero si potrà applicare “distintamente” sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (se non supera 2.692 euro con riduzione del 2% o 1.923 euro con riduzione del 3%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, se inferiore o uguale alle predette soglie.
Se i ratei di tredicesima sono erogati mensilmente, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare “distintamente” sia sulla retribuzione lorda, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (2.692/12) o di 160 euro (1.923/12).
Dalla distinzione potrebbe quindi derivare l’applicazione di due diverse aliquote di esonero nel singolo mese: una applicabile alla retribuzione e l’altra alla tredicesima.
Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto lavorativo avvenute prima di dicembre 2023, la riduzione contributiva potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. In tal caso, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione.
L’esonero in argomento non rientra tra gli aiuti di Stato, trattandosi di un beneficio concesso ai lavoratori dipendenti, che non determina alcun vantaggio economico selettivo e non falsa la concorrenza.