Diritto del lavoro e legislazione sociale
10 Gennaio 2025
La norma di interpretazione autentica fornita dall’art. 11 L. 203/2024 risolve l’annosa qualificazione del concetto di stagionalità che da anni si dibatteva tra la definizione legale operata dal D.P.R. 1525/1963 e quella prevista dai Ccnl comparativamente più rappresentativi.
L’art. 11 L. 203/2024 (Collegato lavoro) sancisce che, con effetto presumibilmente retroattivo, rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 7.10.1963, n. 1525, anche tutte le attività, previste dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 81/2015, organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.
Sostanzialmente la norma di interpretazione autentica, con l’obiettivo di colmare la mancata emanazione del decreto del Ministero del Lavoro, previsto dall’art. 21, c. 2 D.Lgs. 81/2015 in sostituzione del D.P.R. 1525/1963 per individuare i lavoratori impiegati nelle attività stagionali, insignisce ora “legalmente” anche i Ccnl comparativamente più rappresentativi della funzione di individuare le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.