Imposte dirette

25 Luglio 2024

Coesistenza tra incentivi all’esodo e regime degli impatriati

In caso di indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, il contribuente che intende beneficiare del regime degli impatriati può rivolgersi all’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la riliquidazione dell'imposta dovuta nella misura ridotta (Ag. Entrate, ris. 23.07.2024, n. 40/E).

Normativa – L’art. 17, c. 1, lett. a) del Tuir prevede, ai fini Irpef, la tassazione separata sulle altre indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e sulle somme e valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In particolare, tra le altre indennità e somme percepite “una tantum” in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo (si veda circ. Ag. Entrate 20.03.2001, n. 29/E, cap. II, par. 1.2). Per queste tipologie di redditi la tassazione viene effettuata, in via provvisoria, dal sostituto d’imposta; successivamente, l’imposta dovuta viene riliquidata dall’Agenzia delle Entrate applicando l’aliquota media del quinquennio precedente ovvero, se più favorevole, facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

Viceversa, la tassazione separata non è applicabile alla quota delle indennità di fine rapporto (ex art. 17, c. 1, lett. a) e c) del Tuir) erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente un milione di euro (ex art. 24, c. 31 D.L. 201/2011). Queste somme, infatti, concorrono alla formazione del reddito complessivo (si veda anche circ. Ag. Entrate 28.02.2012, n. 3/E). Le sopra citate disposizioni sono applicabili a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In particolare, in deroga all’art. 3 L. 23.07.2000, n. 212, le disposizioni in questione si applicano con riferimento alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a partire dal 1.01.2011.

Caso di specie – Nel caso in esame, nell’ambito di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, una banca deve corrispondere a 3 dipendenti somme a titolo transattivo e di incentivo all’esodo. Al momento della corresponsione di queste somme, i dipendenti beneficiano del regime speciale per i lavoratori impatriati vigente ratione temporis, con conseguente parziale detassazione del reddito da lavoro dipendente.
Mediante la presentazione dell’istanza di interpello la banca, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto di chiarire la possibilità di applicare il regime impatriati anche alle indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato che, dal regime “impatriati”, devono essere esclusi i redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef secondo le ordinarie disposizioni del Tuir, in quanto tassati separatamente ai sensi dell’art. 17 del Tuir (come, ad esempio, le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
Nel caso specifico, coerentemente con quanto visto al precedente paragrafo, le somme spettanti ai 3 dipendenti sono soggette alla tassazione separata fino all’importo di un milione di euro e a tassazione ordinaria per la quota eccedente. Secondo l’Agenzia delle Entrate, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, i dipendenti che intendono beneficiare del regime degli impatriati potranno rivolgersi all’Ufficio territorialmente competente in modo tale che, previa verifica dei presupposti, quest’ultimo possa riliquidare l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo (nella misura ridotta prevista dal regime degli impatriati) nell’anno della relativa percezione. Viceversa, relativamente alla soglia eccedente un milione di euro (che, come visto, concorre immediatamente ai fini Irpef), il regime speciale degli impatriati potrà essere applicato direttamente (pertanto, relativamente a queste somme, la banca può operare le ritenute di imposta sull’imponibile ridotto).
Infine, è stato ricordato che, in attesa di ricevere la comunicazione dell’Ufficio, nel caso in cui venga ritenuto opportuno, i dipendenti hanno la possibilità di presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 602/1973 entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui è stata operata la ritenuta.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits