Procedure concorsuali
16 Agosto 2022
Tempistiche, ambito applicativo e ammontare debitorio: le segnalazioni di allerta dei creditori pubblici qualificati, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Un emendamento approvato alla Camera il 27.07.2022 in sede di conversione del “Decreto Semplificazioni” ha modificato la normativa delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies D. Lgs. 14/2019, segnatamente quelle a carico dell’Agenzia delle Entrate. Ma andiamo per gradi e ripercorriamo l’ambito di applicazione e l’ammontare debitorio superato il quale l’Inps, l’Inail, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, a mezzo Pec o, in mancanza, con lettera raccomandata A/R, una possibile crisi aziendale mediante l’invito alla presentazione di un’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ex art. 17, ove ne ricorrano i presupposti. Tali comunicazioni non implicano, tuttavia, alcun automatismo, rimettendo all’organo di amministrazione la valutazione della circostanza segnalata e l’esame, qualora non fosse già stato compiuto, dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex art. 2086.
Per quanto riguarda le segnalazioni dell’Inps, saranno dirette, ai sensi del c. 1, lett. a), a tutte quelle realtà che hanno un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro (in presenza di lavoratori subordinati e parasubordinati) ovvero all’importo di 5.000 euro (in mancanza di lavoratori subordinati e parasubordinati).
La segnalazione Inail scatta invece in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore a 5.000 euro (c. 1, lett. b).
Le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, saranno inviate in caso di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e per le altre società a 500.000 euro (c. 1, lett. d).
Le tre segnalazioni in discorso verranno inviate entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati sopra. Per quel che concerne l’ambito applicativo:
La nuova formulazione del c. 1, lett. c) ha modificato la soglia (irrisoria) di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate originariamente prevista in 5.000 euro vincolandola, per somme fino a 20.000 euro, a un rapporto tra il debito e il volume d’affari conseguito nell’anno precedente. In particolare, la segnalazione verrà formulata in presenza di debiti scaduti e non versati relativi a Iva, risultanti dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari dell’anno precedente. Qualora il debito sia superiore a 20.000 euro la segnalazione verrà inviata a prescindere dall’ammontare del volume d’affari.
È stato modificato altresì l’ambito applicativo: non più i debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022 ma da quelle del 2° trimestre.
A mero titolo esemplificativo: qualora dalla liquidazione del 2° trimestre risulti un debito per Iva non versata di 4.500 euro non sarà inviata alcuna segnalazione (a prescindere dal volume d’affari); qualora ne risulti uno di 25.000 euro sarà inviata segnalazione (a prescindere dal volume d’affari); qualora invece il debito risultante sia di 15.000 euro la segnalazione sarà inviata soltanto in caso di volume d’affari dell’anno precedente inferiore a 150.000 euro.
Infine, preme ricordare che, nella nuova formulazione, le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate saranno inviate entro 150 giorni (e non più 60) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis D.L. 78/2010.