Procedure concorsuali
27 Novembre 2020
Il D.Lgs. 26.10.2020, n. 147 attenua i requisiti di formazione professionale e di esperienza, sia per la durata dei corsi di perfezionamento, sia per il primo popolamento dell'albo.
Dopo una lunga gestazione, il Governo, esercitando la delega prevista dalla L. 20/2019, ha approvato un provvedimento per introdurre disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12.01.2019, n. 14), emanando il D.Lgs. 147/2020 (G.U. 5.11.2020, n. 276), con il quale vengono introdotte modifiche a oltre 100 dei 391 articoli che lo compongono. Il Codice era già stato modificato con il Decreto Liquidità, che all’art. 5 ne aveva posticipato l’entrata in vigore di un anno, al 1.09.2021.
Una delle modifiche di particolare interesse per i professionisti riguarda l’iscrizione e mantenimento nell’albo. L’art. 356 del Codice prevede, infatti, l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Albo unico e nazionale dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, funzioni di gestione, supervisione o controllo nelle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza e quindi le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore. Il citato art. 356 è uno dei 16 articoli del Codice entrati in vigore già dal 16.03.2019 (ossia al 30° giorno dalla pubblicazione in G.U.), sebbene non siano ancora state approvate le modalità di iscrizione all’Albo, che avrebbero dovuto essere stabilite entro il 1.03.2020 con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il MEF. Ora l’art. 37 D.Lgs. 147/2020 modifica gli artt. 356, c. 2, 357, c. 1 e 358, c. 3 e l’accesso all’Albo risulterà decisamente semplificato, in quanto:
• la durata dei corsi di perfezionamento necessari, prevista originariamente in un minimo di 200 ore, è ridotta a 40 ore per i soggetti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
• per il primo popolamento dell’Albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, c. 1, del Codice, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore dello stesso art. 356, in almeno 2 procedure negli ultimi 4 anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. La disposizione previgente del Codice, che richiedeva l’assolvimento di almeno 4 incarichi, era stata fortemente criticata dalle associazioni professionali fin dall’emanazione del Codice, in quanto non teneva in considerazione la rilevanza dei singoli incarichi, assimilando così procedure complesse che necessariamente richiedono per conclusione anni di lavoro a procedure molto semplici o persino a procedure che si chiudono senza l’accertamento del passivo, per la mancanza di attivi da realizzare. La condizione richiesta dalla norma con funzioni transitorie è rimasta ancora esclusivamente riferita al dato oggettivo rappresentato dal numero degli incarichi ricevuti, ma perlomeno tale numero è stato dimezzato.
Incomprensibilmente, non sono state modificate le modalità di definizione del periodo quadriennale di riferimento: il periodo di osservazione per conteggiare il numero delle procedure per le quali si sono assunti incarichi continuerà a essere quello 16.03.2015-16.03.2019, mentre sarebbe stato forse più opportuno provvedere all’emanazione del decreto del Ministro della Giustizia per la definizione delle modalità di iscrizione, di sospensione e cancellazione dall’Albo e fare decorrere dalla data di tale decreto i 4 anni del periodo di osservazione.