Amministrazione e bilancio

22 Ottobre 2024

Cndcec: indicatori di anomalia per segnalazione di operazioni sospette

Il documento fa seguito all’emanazione da parte dell’UIF degli indicatori di anomalia rivolti ai destinatari della normativa antiriciclaggio, tra cui i Commercialisti, chiamati a selezionare quelli di cui avvalersi nelle operazioni poste in essere dai propri clienti.

Il D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, che detta norme in materia prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all’art. 11 disciplina le funzioni degli Organismi di autoregolamentazione, affidando loro la promozione e il controllo sull’osservanza degli obblighi previsti nella particolare materia da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in quanto Organismo di autoregolamentazione, nell’ambito della funzione affidatagli, e a seguito dell’emanazione del Provvedimento della Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 12.05.2023, contenente i nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio, in vigore dal 1.01.2024, ha ritenuto di supportare i propri iscritti pubblicando il documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”, elaborato nell’ambito dell’area di delega “Antiriciclaggio – Anticorruzione”, offrendo così una notevole rassegna degli indicatori, con particolare focus sulle operatività anomale di natura fiscale e societaria, nonché su quelle connesse con la revisione legale dei conti, in considerazione della loro maggiore inerenza alle attività svolte dai Commercialisti.

Il Cndcec, nel documento pubblicato lo scorso 11.10.2024, ricorda che “la segnalazione di operazioni sospette rappresenta il pilastro” sul quale l’intera normativa antiriciclaggio fonda le proprie basi al fine di prevenire e contrastare le attività criminose.

I Commercialisti, pertanto, in ossequio alla normativa, devono “rilevare, nelle operazioni poste in essere dai propri clienti, eventuali anomalie che possano palesare rischi connessi al compimento di reati di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, segnalando all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia le situazioni sospette”.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 35 D.Lgs. 231/2007, i Commercialisti (unitamente a tutti gli altri operatori obbligati) devono comunicare all’UIF, mediante l’invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni in relazione alle quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”. Ed è proprio in questo quadro che si inseriscono, in ausilio all’individuazione delle operazioni sospette, sia gli indicatori di anomalia, emanati e aggiornati dalla UIF, sia i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, anche questi elaborati e diffusi dalla UIF.

Il documento pubblicato dal Cndcec, pertanto, rivolgendosi ai propri iscritti, chiamati ad individuare nell’ambito dei 34 indicatori di anomalia e dei relativi 400 sub-indici in vigore dal gennaio di quest’anno quelli che potrebbero risultare utili a rivelare operatività anomale poste in essere dal proprio cliente, diventa un utile orientamento.

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