Diritto del lavoro e legislazione sociale
18 Aprile 2024
Le clausole sociali impongono specifici obblighi a carico degli appaltatori o concessionari durante l’appalto: garanzia occupazionale per i lavoratori coinvolti, inclusione lavorativa o di genere, miglioramento delle condizioni di lavoro e sostenibilità energetica e ambientale.
Nel contesto delle clausole sociali, emerge l’esigenza di trovare un equilibrio tra il quadro normativo e l’autonomia degli appaltatori subentranti.
In ambito giurisprudenziale, tra le pronunce più recenti, il Tribunale di Napoli 17.01.2023, n. 256, in riferimento alla clausola sociale del Ccnl Multiservizi, si è espresso in tema di inquadramento contrattuale del personale. Per il Giudice, l’impresa subentrante può modificare le condizioni del personale proveniente dall’azienda cedente, una volta assolto l’obbligo di garantire l’assunzione. In particolare, “deve escludersi che l’azienda subentrante abbia l’obbligo di garantire al lavoratore che viene assunto, in quanto già in organico nell’impresa cedente, lo stesso livello di inquadramento contrattuale già in precedenza maturato”. La motivazione di tale decisione, si deve al fatto che tra il lavoratore e l’azienda subentrante viene ad instaurarsi un rapporto ex novo che consentirebbe la previsione di diverse condizioni da stabilire nel nuovo contratto e nella lettera di assunzione. Da ciò non deriva la libertà di modificare unilateralmente e indiscriminatamente le condizioni del lavoratore ma, esemplificando, si pensi ai trattamenti individuali riconosciuti dal precedente datore di lavoro (superminimo o indennità di vario genere) che esulano dalla retribuzione strettamente aderente all’inquadramento del lavoratore e che il subentrante non intende riconoscere.