IVA
05 Novembre 2024
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il regime Iva per le prestazioni anestesiologiche in interventi di chirurgia estetica, confermando l'esenzione Iva e definendo l'aliquota per i servizi accessori.
La risposta all’interpello n. 211/2024 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 28.10.2024, ha portato importanti chiarimenti sul trattamento Iva delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento alla chirurgia estetica. In particolare, l’Agenzia si è pronunciata sulla delicata questione dell’applicazione dell’Iva ai servizi prestati dai medici anestesisti nel corso di interventi di chirurgia estetica.
Esenzione Iva per gli anestesisti – Una delle novità più significative introdotte da questa risposta è la conferma dell’esenzione Iva per le prestazioni rese dai “medici anestesisti”, anche nel contesto di interventi di chirurgia estetica. Questa esenzione trova fondamento nell’art. 10, c. 1, n. 18) D.P.R. 633/1972, che prevede l’esenzione per le prestazioni sanitarie con finalità terapeutiche.
L’Agenzia delle Entrate ha motivato questa scelta sottolineando che l’anestesia, anche in ambito estetico, “ha una finalità essenzialmente terapeutica”, in quanto volta a tutelare la salute e il benessere del paziente durante l’intervento chirurgico. Pertanto, indipendentemente dal motivo per cui l’intervento viene eseguito (estetico o terapeutico), le prestazioni dell’anestesista rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione Iva.