IVA
15 Ottobre 2024
Il decreto Omnibus (D.L. 113/2024) tutela il legittimo affidamento: cosa cambia per la chirurgia estetica.
La qualificazione delle prestazioni di chirurgia estetica ai fini Iva ha rappresentato a lungo un terreno fertile per controversie interpretative. L’intersezione tra il diritto “tributario” e quello “sanitario”, unita alla crescente domanda di interventi estetici, ha reso necessaria una regolamentazione sempre più precisa e puntuale.
Evoluzione normativa e giurisprudenziale – La Corte di Giustizia UE, con le sentenze C-307/01 e C-212/01, ha stabilito che l’esenzione Iva è riservata alle prestazioni mediche dirette alla diagnosi, cura e guarigione (art. 132, par. 1, lettera c) della direttiva 2006/112/CE). Successivamente, con la sentenza C-91/12, ha ammesso l’esenzione per la chirurgia estetica a scopo terapeutico. In Italia, l’art. 10, c. 1, n. 18 D.P.R. 633/1972 esenta le prestazioni sanitarie. La giurisprudenza nazionale e la prassi amministrativa hanno interpretato tale disposizione in modo oscillante, generando incertezza.
Decreto Anticipi: una svolta – Il decreto Anticipi (D.L. 145/2023) ha introdotto una novità dirompente: a partire dal 17.12.2023, l’esenzione Iva per le prestazioni di chirurgia estetica “è subordinata alla presentazione di un’apposita attestazione medica che certifichi la finalità terapeutica dell’intervento”.