Imposte dirette
28 Novembre 2024
È possibile applicare il regime di tassazione separata alle retribuzioni aggiuntive anche se corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello di effettiva maturazione, sempre che il ritardo sia dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica (Ag. Entrate, interpello n. 227/2024).
Nel caso oggetto di interpello un ente deve procedere al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dal Codice degli appalti pubblici (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016). In particolare, l’ente fa presente di non aver potuto erogare gli incentivi relativi alle funzioni svolte tra il 2016 e il 2020 in assenza del Regolamento interno previsto dal Codice dei contratti pubblici, adottato ad aprile 2021. Di conseguenza, il Regolamento e il Contratto integrativo del 2021 sono stati applicati retroattivamente alle procedure bandite negli anni compresi tra il 2016 e il 2021.
In questo contesto viene chiesto di chiarire la necessità di sottoporre a tassazione separata ovvero ordinaria gli incentivi liquidati in relazione alle singole fasi di attività riguardanti le procedure di affidamento svolte nei periodi di imposta antecedenti a quello di erogazione.
Con riferimento a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che l’art. 17, c. 1, lett. b) del Tuir prevede la tassazione separata degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, ovvero per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.