Paghe e contributi
18 Febbraio 2025
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con una comunicazione, rende noti i risultati delle interlocuzioni con l’Inps in materia di decontribuzione Sud per il 2025.
Campo di applicazione – Considerando che il concetto di impresa europea è distinto da quello di imprenditore previsto dall’art. 2082 c.c., rientrano anche gli Studi professionali. Nella circolare Inps n. 32/2025 è stato chiarito che rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro: pertanto, purché si rispettino i limiti sopra riportati, i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della misura, possono legittimamente accedere alla decontribuzione.
Computo del numero di dipendenti – Il limite dimensionale, come quello di fatturato, previsti per le piccole e medie imprese, si riferiscono all’impresa: deve, dunque, essere considerato l’intero organico dell’azienda.
Apprendistato e tempo determinato – La “nuova” decontribuzione segue una disciplina nuova e trova applicazione per le sole PMI che operano nelle Regioni del Mezzogiorno e limitatamente ai rapporti a tempo indeterminato già in essere al 31.12.2024. Ne consegue che:
– l’apprendistato non rientra nella previsione della legge di Bilancio 2025;
– la nuova decontribuzione può trovare applicazione per tutti i rapporti a tempo indeterminato instaurati entro il 31.12.2024, ivi compresi quelli instaurati a decorrere dal 1.07.2024;