Estero
22 Agosto 2024
Nella circolare 30.07.2024 n. 15, Assonime ha analizzato le modifiche operate all’art. 73, c. 3 del Tuir dall’art. 2 D.Lgs. 209/2023 in relazione ai criteri da seguire ai fini della determinazione della residenza fiscale delle società.
Com’è noto questo provvedimento ha sostituito la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale con la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale, restando invariato il criterio formale dell’ubicazione della sede legale.
Nuova residenza fiscale delle persone giuridiche – Per effetto delle novità introdotte dall’art. 2 D.Lgs. 209/2023, ai fini fiscali, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 29.12.2023 (ovvero dal periodo d’imposta 2024 per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), devono considerarsi residenti in Italia – oltre alle società e agli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale – quelli che hanno in Italia la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale (i due criteri sostituiscono i concetti di “sede dell’amministrazione” e di “oggetto principale” e si ricollegano al place of effective management, che dal 2017 non costituisce più una tie breaker rule ma solo uno dei fattori che serve a definire la residenza delle società).
In particolare: per “sede di direzione effettiva” deve intendersi la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società l’ente nel suo complesso. Il concetto richiama, di fatto, i componenti del consiglio di amministrazione, compresi il presidente, il vicepresidente e il Ceo (highest ranking persons). Da questo livello restano esclusi i soci, anche di controllo, nonché sia le attività di monitoraggio e supervisione svolte dal board della controllante sia la direzione e coordinamento;