Imposte dirette
30 Luglio 2024
L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito di applicazione del differimento dei versamenti al 31.07.2024, includendo artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti delucidazioni riguardo l’estensione della proroga per il versamento delle imposte sui redditi, prevista per i titolari di partita Iva soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Questa novità, introdotta dall’art. 37 D.Lgs. 13/2024 è stata oggetto di apposita Faq chiarificatrice del 26.07.2024 da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Il fulcro della questione ruota attorno all’estensione della dilazione temporale, fissata al 31.07.2024, che non si limita esclusivamente agli oneri fiscali, ma abbraccia anche gli obblighi contributivi di specifiche categorie di lavoratori autonomi. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’importante precisazione: la posticipazione della scadenza dal 30.06.2024 al 31.07.2024 coinvolge anche i versamenti previdenziali calcolati sulla porzione di reddito che supera la soglia minima per artigiani e commercianti, oltre ai contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. Questa interpretazione estensiva trova il suo fondamento nel principio di armonizzazione tra le scadenze fiscali e quelle contributive, come già evidenziato dall’Inps nella sua circolare 14.06.2024, n. 72.
Per rendere più concreto il concetto, immaginiamo il caso di un artigiano con un reddito annuo di 40.000 euro. Normalmente, avrebbe dovuto versare i contributi sulla quota eccedente il minimale entro il 30.06.2024. Con la nuova disposizione, potrà effettuare questo versamento entro il 31.07.2024, allineandolo così alla scadenza per le imposte sui redditi.
Un altro aspetto fondamentale chiarito dall’Agenzia riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della proroga. Il differimento al 31.07 si applica non solo ai soggetti ISA e a coloro che ne sono esclusi, ma anche ai contribuenti che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio, nonché ai soci di società, associazioni e imprese di cui agli artt. 5 e 116 del Tuir.
Prendiamo ad esempio un libero professionista in regime forfetario con un fatturato annuo di 50.000 euro. Anche se non soggetto agli ISA, potrà beneficiare della proroga al 31.07 per il versamento delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali.
Un ulteriore elemento di flessibilità è stato introdotto dal decreto correttivo in materia di concordato preventivo biennale. I contribuenti che non riescono a rispettare la scadenza del 31.07.2024 avranno la possibilità di effettuare i versamenti entro il 30.08.2024, applicando una maggiorazione dello 0,40% sulle somme dovute.
È importante sottolineare che questa estensione della proroga opera indipendentemente dall’adesione al nuovo istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento a quest’ultimo nel decreto serve solo a definire l’ambito temporale di efficacia del differimento, non a limitarne l’applicazione.